PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

Art. 3.

      1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 e in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali, nonché nelle altre consultazioni a carattere locale, ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi che soggiornano regolarmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni.

Art. 4.

      1. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'articolo 3 è richiesto il possesso dei requisiti previsti per i

 

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cittadini dalle norme vigenti, ad eccezione della cittadinanza.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.